Articolo degli avvocati Riccardo Paparella e Benedetta Mazziotti
Gli ex militari che al 31.12.1995 hanno maturato non più di 18 anni di servizio utile e destinatari del trattamento pensionistico c.d. misto, hanno diritto al ricalcolo della propria pensione con la conseguente corretta riparametrazione dei futuri ratei pensionistici oltre agli arretrati sui ratei già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del pensionamento.
Invero la materia di cui trattasi è stata presa in esame da due sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti la n. 1/2021/QM e la n. 12/2021/QM, che dopo aver chiarito la portata della normativa contenuta nella legge n. 335/1995 hanno distinto la disciplina applicabile ai trattamenti di quiescenza di cui al richiamato D.P.R. n. 1092/1973 del personale civile (art. 52) da quella, più favorevole, valevole per il personale militare (art. 54).
Segnatamente con specifico riguardo all’aliquota applicabile alle pensioni dei militari elaborate con il sistema misto (anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a 18 anni), con la prima delle citate pronunce, le Sezioni Riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”, ritenendo, nella seconda pronuncia, il principio valevole anche per i militari con anzianità inferiore per cui “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
Le richiamate pronunce hanno posto fine ad ogni dubbio interpretativo in materia riconoscendo il pieno diritto degli ex appartenenti alle Forze Armate a conseguire la riliquidazione della pensione in base all’art.54 sopracitato, con applicazione del coefficiente di rendimento annuale del 2,44%.
L’INPS ha recepito quanto stabilito dalle suddette pronunce, determinandosi a effettuare un riesame d’ufficio sui trattamenti interessati e riconoscendo, conseguentemente, ai pensionati che rientrano nel correttivo, in sede di pagamento della pensione le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi anteriori.
Ne deriva che gli ex militari in possesso dei requisiti sopra citati e interessati al correttivo in esame, la cui pensione, tuttavia, non sia stata ricalcolata d’ufficio dall’Istituto di Previdenza, possono agire dinanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente al fine di ottenere la riparametrazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell’aliquota più favorevole del 2,44% per ogni anno utile nonché gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT.