Articolo dell’avvocato Stefano Paparella
Con sentenza n. 32939 del 27 aprile 2023 (dep. 27 luglio 2023), le Sezioni Unite penali hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “il giudice può subordinare, a norma dell’art. 166 c,p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile”. Tale intervento delle Sezioni Unite è stato necessario per affermare l’orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità da parte del giudice di cognizione, di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni in assenza di una parte civile costituita in giudizio.
Sul tema di recente, infatti, le Sezioni Unite con la pronuncia n° 37503 del 5 Ottobre 2022 (udienza 23 Giugno 2022), hanno già risolto la questione relativa all’individuazione del termine entro cui il condannato debba adempiere all’obbligo risarcitorio per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena allorquando il suddetto termine non sia stato fissato giudizialmente. Si è precisato infatti che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Di contro qualora il termine non venga in tal modo stabilito, lo stesso coincide con la scadenza del termine di 5 anni o due anni previsti dall’art 163 c.p.
Con l’ultima pronuncia invece è stato risolto un contrasto in giurisprudenza già segnalato con le relazioni dell’Ufficio del Massimario n. 44 del 30 giugno 2014 e n. 62 del 20 maggio 2020, fra l’orientamento che ritiene legittima l’imposizione di un obbligo, ai sensi 3 per gli effetti di cui all’art. 165 c.p., in favore di soggetto che non si è costituito parte civile, e altro orientamento che la ritiene in violazione dell’art. 165 c,p, o dunque considerare, da parte del giudice dell’esecuzione adito fini dell’art. 168 c.p. come non apposta. Il primo orientamento valorizza il dato testuale della distinzione tra l’obbligo delle restituzioni e quello di risarcimento del danno e ritiene che il vincolo costituito dalla necessità della esistenza di una preventiva domanda giudiziale spiegata nel giudizio penale tramite la costituzione di parte civile del danneggiato, concerna solamente l’ipotesi in cui la subordinazione della sospensione condizionale della pena riguardi espressamente, in tutto od in parte, il preventivo adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno e non anche quello delle restituzioni. Di contro l’orientamento contrario considera che anche l’obbligo delle restituzioni come quello risarcitorio riguardi solo il danno civile, e non anche il danno criminale, e presuppone la domanda della parte, che, nel processo penale richiede la costituzione dì parte civile.
Per le Sezioni Unite non si può dubitare del collegamento inscindibile esistente tra la prima parte dell’art. 165, comma 1 e le finalità civilistiche connesse alla costituzione in giudizio della parte civile, dovendo tale disposizione essere interpretata in stretto raccordo con gli artt. 185 c.p., 74, 538 e 578 c.p.p.
Tale correlazione sistematica discende dalla riconducibilità alla nozione di danno civilistico degli obblighi risarcitori e restitutori previsti dalla prima parte dell’art. 165, comma 1, c.p. Essi devono essere differenziati dall’obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, prevista dalla seconda parte della stessa disposizione, che ineriscono, invece, alla nozione di danno criminale.
Del resto ragionando diversamente, si finirebbe per sovrapporre nozioni sistematicamente eterogenee. Non si può, infatti, dubitare che il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell’art. 165, comma 1, c.p., riguarda le ipotesi civili del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. Per entrambe quindi si richiede la costituzione in giudizio della parte civile. Al contrario, il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell’art. 165, comma 1 c.p., riguarda l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato e, quindi, il cosiddetto danno criminale che prescinde dalla costituzione in giudizio della parte civile.
In definitiva quindi il giudice può subordinare, a norma dell’art. 166 c,p., il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, solo a condizione che nel giudizio vi sia stata costituzione di parte civile.