Articolo del Dott. Nicola Iuorno
Il fondamentale obbligo di mantenere, istruire e educare la prole resta fermo per gli ex coniugi anche quando il matrimonio entra in crisi e cessa la convivenza coniugale,
Tant’è che l’art. 337 ter c.c., garantendo al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, enuncia il c.d. “principio della bigenitorialità”.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 CEDU, pur riconoscendo all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari” onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D’alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia).
La Corte EDU invita, inoltre, le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare” (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che “le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’art. 8 della Convenzione” (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).
La Corte di Legittimità, recependo il richiamato insegnamento, ha più volte affermato che: <<nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione>> (Cfr. Ordinanza n. 26697 del 2023; Cass. N. 9691 del 2022, Cass. N. 28723 del 2020, Cass. N. 9764 del 2019).
Se è vero ciò è altrettanto vero che il trasferimento della residenza costituisce oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
Pertanto, il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario.
Il giudice di merito, infatti, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori.
Sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che: <<di fronte alle scelte insindacabili compiute dai genitori, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta>> (cfr. Cass. civ. n. 9633 del 2015; Cass. civ. n. 33615 del 2021; Cass. civ. 21054 del 2022).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il regime di visita e/o frequentazione genitori-figli minorenni, al pari della questione sull’affidamento della prole, costituisce oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice di merito, il quale ha come unico obiettivo quello di salvaguardare il benessere psicologico del minore.