Articolo degli avvocati Riccardo Paparella e Benedetta Mazziotti
Dal mese di agosto 2022 trova applicazione nel nostro ordinamento processuale l’art.12 bis d. l. n.68/2022, che ha introdotto e disciplinato un rito processuale “speciale” applicabile a “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.
Il nuovo rito si applica dunque nei casi di impugnativa di atti afferenti a un finanziamento con risorse PNRR, riferendosi pertanto ad un amplissimo numero di controversie.
L’obiettivo del governo è quello di accelerare, oltre che la fase della scelta del progetto da finanziare, anche la eventuale fase giurisdizionale, successiva alla selezione degli operatori economici coinvolti negli interventi del PNRR, riducendo i tempi del processo amministrativo, nell’ottica della piena e più efficiente attuazione delle opere previste dal PNRR.
Tra gli altri, un aspetto di rilevante interesse, da tener presente nella proposizione dei relativi ricorsi, è costituito dalla previsione di cui al comma 4, del richiamato art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, secondo cui “Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo”.
La disposizione in parola sembra introdurre, una nuova figura di parte processuale che si affianca, con riferimento ai soli giudizi afferenti il rito in parola, a quelle tradizionali di parti necessarie e di controinteressati: i primi costituti dagli enti pubblici che hanno dottato gli atti impugnati, i secondi dai soggetti, pubblici o privati, titolari di un interesse opposto a quello vantato dalla parte ricorrente.
E’ chiaro, invero che le amministrazioni titolari dell’intervento non possono identificarsi né con le amministrazioni resistenti né con i controinteressati sostanziali; se così non fosse, la disposizione in parola si rivelerebbe inutile, poiché la partecipazione al contraddittorio dei soggetti citati è già di per sé prevista e disciplinata dal Codice del processo amministrativo.
Se così è, tale nuova parte processuale, individuata dalla norma, deve essere citata in qualità di parte necessaria o in qualità di controinteressato?
La disposizione in commento non lo specifica, eppure la distinzione si palesa di non scarso rilievo.
Come noto, infatti, la mancata vocatio delle parti necessarie determina l’inammissibilità del gravame, mentre l’omessa chiamata in giudizio di taluno dei soggetti controinteressati può, ai sensi dell’art. 49 c.p.a, essere sanata in via postuma in corso di giudizio, purché il ricorso sia stato previamente notificato ad almeno uno dei controinteressati ex art. 41, co. 2 c.p.a.
A favore della qualificazione delle amministrazioni in parola quali veri e propri controinteressati, sebbene atipici, vi è l’espresso riferimento alla applicabilità all’ipotesi in esame, dell’art. 49 c.p.a, di cui all’ultimo periodo dell’art. 12-bis, co. 4, del d.l. n. 68/2022.
Segnatamente l’art. 49 del codice di rito amministrativo dispone che “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”.
In definitiva, la disposizione in oggetto, così come effettivamente articolata, sembra venire in aiuto a chi “dimentichi” di coinvolgere, nel giudizio promosso, tale “nuova” parte processuale costituita dalle amministrazioni titolari dell’intervento: l’articolo in oggetto, richiamando attraverso il rinvio all’art.49 c.p.a., l’istituto salvifico dell’integrazione del contraddittorio, sembra implicitamente voler dire che l’omessa notifica del ricorso a queste ultime, entro il termine decadenziale di sua proposizione, non comporta l’irrimediabile irricevibilità del gravame, scongiurata appunto dall’ordine d’integrare il contraddittorio, impartito dall’AGA