Articolo dell’avvocato Maria Valentina Verga
La somministrazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose” (art. 1559 cod. civ.). Piace in dottrina ampliarne il significato definendo la somministrazione come un contratto finalizzato alla soddisfazione di un bisogno durevole del somministrato (Campobasso).
A seconda dell’oggetto del contratto e sue modalità di esecuzione, possono distinguersi diverse tipologie di somministrazione. In quella di consumo di energia l’oggetto del contratto è trasferito in proprietà al somministrato continuativamente, in base al suo fabbisogno, con prestazioni periodiche che restano comunque autonome l’una dall’altra senza compromettere l’unicità del rapporto di fornitura.
Ciò detto, l’esigibilità dei corrispettivi per l’esecuzione di tali periodiche prestazioni soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale dettato dall’art. 2948 n. 4 cc, inquanto trattasi di pagamenti da effettuarsi periodicamente entro l’anno oppure in termini più brevi. Con Legge di Bilancio 2020, il termine di prescrizione è stato poi fissato in due anni per le bollette luce, se emesse a partire dal 1° marzo 2018 e per le bollette gas, se emesse dal 1° gennaio 2019, recependo una nuova disciplina (Legge 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) sollecitata da quasi tutte le associazioni dei consumatori, nel settore dell’istituto della prescrizione nei contratti di energia elettrica e gas.
La richiamata riforma ha infatti stigmatizzando il principio per cui l’emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce una pratica commerciale contraria ai princìpi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, inquanto idonea a spostare sull’incolpevole consumatore la responsabilità e quindi gli oneri dovuti al ritardo nell’esigere il corrispettivo in cui è invece incorso il somministrante.
Perché l’eccezione di prescrizione possa dirsi fondatamente sollevata, tale da poterla efficacemente opporre al Fornitore che richiede pagamenti di corrispettivi per conguagli, afferenti a consumi prelevati antecedentemente all’emissione della fattura, occorre dare prova dell’effettiva vetustà del credito, imponendo al somministrato di individuare, ai fini del computo dello scadere dei due o cinque anni, ai sensi dell’art. 2935 c.c., il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, coincidente con il giorno in cui il credito diviene esigibile e quindi il momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Tale momento andrà individuato, per ogni singola prestazione per la quale il somministrante richiede il pagamento del corrispettivo, nel giorno in cui quest’ultimo, per il tramite dei letturisti della società distributrice, poteva o avrebbe dovuto eseguire la lettura del contatore, con ciò, avendo rilevato consumi superiori a quelli addebitati in acconto, pretendere il pagamento del conguaglio.
Solo, quindi, dalla data, ricavabile dalla disciplina contrattuale intercorsa tra le parti, in cui il Fornitore è tenuto ad eseguire la lettura del contatore potrà iniziare a decorrere il termine di prescrizione sia esso quinquennale o biennale.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”, con finalità di tutela degli interessi dei consumatori e di promozione della concorrenza, ha previsto, in caso di contatore tradizionale o elettronico non ancora attivato per la rilevazione dei consumi per fasce orarie, che il distributore debba compiere un tentativo di lettura una volta ogni 4 mesi per i clienti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e almeno una volta al mese per i clienti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
Pertanto, vige una sola eccezione alla regola sopra richiamata che ricorre quando il distributore comunica di non aver potuto effettuare la lettura periodica per inaccessibilità del contatore. In questo caso la prescrizione decorrerà sempre dal momento in cui potrà farsi valere il diritto di credito, decorrente dal giorno in cui è consentito l’accesso e verificati i consumi.