Articolo dell’avvocato Antonio Viggiano
Nelle procedure concorsuali è ricorrente che, all’esito del riparto dell’attivo, sopravvivano crediti (e creditori) insoddisfatti.
L’art. 120 L Fall. prevedeva che una volta chiuso il fallimento i creditori riacquistassero il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, restando il fallito debitore verso i creditori rimasti insoddisfatti (vuoi perché non avevano presentato domanda di ammissione al passivo, vuoi perché la domanda era stata respinta, vuoi per insufficienza dell’attivo).
Con l’istituto della Esdebitazione introdotto nel nostro sistema dal d.lgs. 9.1.2006 n. 5, tuttavia, è stata prevista una deroga a tale regola consentendo la liberazione del fallito da tutti i debiti rimasti insoddisfatti nel fallimento, che divengono perciò <<inesigibili>>.
L’esdebitazione concepita dal Legislatore appare ispirata a logiche di tutela del fallito, nei confronti del quale è configurabile a tutti gli effetti come una misura premiale, utile a consentire, in presenza di determinati presupposti, il reinserimento nel mercato di un soggetto produttivo di reddito e di lavoro.
La funzione della esdebitazione quindi è volta a consentire la liberazione del fallito dai vincoli obbligatori sopravvissuti al fallimento.
Il rimedio in parola è stato sottoposto alla condizione posta dal Legislatore del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, ma non sono previsti dettagli circa la percentuale di soddisfazione dei creditori, lasciando aperta la valutazione discrezionale del Tribunale.
Sul tema è intervenuta la decisione n. 24215 del 18.11.2011 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite secondo cui il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria. In precedenza la Cassazione in composizione semplice aveva chiarito che il requisito del soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali può ritenersi realizzato anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto, essendo rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito la comparazione di tale consistenza, rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. 16620/2016). Recentemente, la Cassazione con l’Ordinanza 12 maggio 2022 n. 15246 ha chiarito che <<In tema di esdebitazione prevista dall’art. 142 l. fall., la valutazione del presupposto oggettivo relativo al soddisfacimento “almeno parziale” dei creditori, pur rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un’interpretazione coerente con il “favor debitoris” che ispira la norma, sicchè ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria”>>.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15.7.2022, ha riformato e innovato l’istituto dell’esdebitazione.
La novità principale prevista dal Codice in relazione alla disciplina dell’esdebitazione consiste senza ombra di dubbio nel fatto che potranno accedervi e goderne non più solo le persone fisiche, ma anche gli enti collettivi. In generale, potranno accedervi tutti coloro che risulteranno assoggettabili a procedure concorsuali aventi ad oggetto la liquidazione dei beni (art. 1 co. 1 d.lgs. n. 14/2019).
L’esdebitazione potrà essere concessa anche prima della chiusura della procedura, quando siano trascorsi almeno tre anni dal suo inizio (o anche solo due, nel caso in cui il debitore abbia tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi) (art. 279 co. 1 d.lgs. n. 14/2019). Inoltre, nelle insolvenze minori l’esdebitazione opererà addirittura di diritto (art. 282 d.lgs. n. 14/2019) nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, destinata ai soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale: vale a dire i cosiddetti debitori civili, gli imprenditori non commerciali e gli imprenditori commerciali privi dei requisiti dimensionali prescritti per essere assoggettati a liquidazione giudiziale.
Per accedere all’esdebitazione, tuttavia, il beneficiario da esdebitare:
- non dev’essersi reso colpevole di reati quali la bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio
- non deve aver sottratto attivo o esposto passivo inesistente
- non deve aver cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari
- non deve aver fatto ricorso abusivo al credito
- non deve aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura
- deve aver fornito agli organi della procedura le informazioni utili e i documenti necessari
- non deve aver usufruito di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti
- non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte
Con la dichiarazione di esdebitazione, come visto, i debiti rimasti insoluti dopo la chiusura del fallimento e/o della liquidazione giudiziale o controllata diventano inesigibili e l’esdebitato non potrà più essere chiamato a risponderne.
Sono inclusi nell’esdebitazione tutti i ” debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti” e, innanzitutto, i creditori anteriori al fallimento.
Dovrebbero essere inclusi nell’esdebitazione (o quantomeno è lecito il dubbio) anche i debiti prededucibili, vale a dire i debiti nei confronti dei creditori della massa (sempre nella misura in cui non siano stati soddisfatti).
Sono certamente inclusi nell’esdebitazione i creditori concorsuali che avrebbero potuto partecipare al concorso e che tuttavia non vi hanno partecipato, o per decisione propria o perché ne sono stati esclusi.
Ancora, sono coperti dall’esdebitazione anche i debiti tributari
Sono invece tassativamente esclusi dall’esdebitazione:
– gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento perché estranei all’esercizio d’impresa;
– i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”.
In definitiva, con l’Esdebitazione il Legislatore ha teso una mano all’imprenditore insolvente che dimostri, tuttavia, di meritare una seconda chance.