Articolo dell’avvocato Antonio Viggiano
In un momento storico nel quale i centri urbani si sono ritrovati costellati da piccoli e grandi cantieri, aperti grazie ai numerosi incentivi previsti per la ristrutturazione dei fabbricati, con buon tempismo la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare il tema della responsabilità dei danni subiti da un condominio nell’esecuzione dell’appalto.
Con l’ordinanza n. 22575 del 19.7.2022 quindi l’attenzione si è focalizzata sul profilo della solidarietà passiva dell’appaltatore e del direttore dei lavori.
Secondo gli ermellini qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’articolo 1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta’, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilita’ solidale “fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c.” (Cass. 18289/2020).
Secondo la Suprema Corte, quindi, non rileva la diversa natura dei contratti fonte del vincolo negoziale, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e percio’ rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato” (Cass. 8016/2012).
In definitiva, le attivita’ dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura, possono concorrere alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati” (Cass. 4900/1993).