Articolo degli avvocati Riccardo Paparella e Benedetta Mazziotti
Si segnala la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2022- del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022, recante ad oggetto “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate” – che ha <<finalmente>> individuato i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
Il decreto costituisce attuazione dell’art. 80, c.4 del D. Lgs. n.50/2016, disposizione che prevede la possibile esclusione di un concorrente da una gara d’appalto qualora la stazione appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che lo stesso abbia commesso gravi violazioni, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
Ai fini della definizione della richiamata fattispecie espulsiva non automatica, la violazione grave di cui all’art. 3 si considera non definitivamente accertata e pertanto rimessa al vaglio discrezionale della stazione appaltante ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Si considera <<violazione>> l’inottemperanza agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.
Infine, con riferimento alla soglia di gravità, il Decreto in parola introduce un duplice criterio:
- Si considera grave la violazione qualora comporti “l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto”. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
- in ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Resta di contro inalterata la disciplina delle violazioni definitivamente accertate (che non siano più oggetto di impugnazione) per le quali il legislatore aveva già comminato l’automatica esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto.
A fronte di quanto esposto, si amplia il novero delle notizie da fornire alla stazione appaltante ai fini della partecipazione ad una gara: costituisce nuovo incombente per gli operatori economici che partecipino ad una procedura di appalto quello di dichiarare anche le irregolarità fiscali in cui sono incorse, sebbene non definitivamente accertate, nei limiti e alle condizioni indicate dal commentato DM del 28 settembre 2022.
La novella legislativa sembra aprire le porte a nuove fattispecie di contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, scaturenti da prevedibili reticenze dichiarative degli operatori economici in materia di adempimento agli obblighi fiscali e previdenziali.