Articolo degli avvocati Riccardo Paparella e Benedetta Mazziotti
Si segnala una interessante recente sentenza (Tar Campania Napoli sez. VI, 17.03.22, n. 1789) con cui il Tar Napoli pone in evidenza alcuni dei principi di diritto cui deve improntarsi l’azione della P.A. a seguito dell’esercizio dell’accesso agli atti da parte del cittadino, e segnatamente i principi di buona fede e di collaborazione.
Nel caso di specie i ricorrenti – nella qualità di genitori esercenti la potestà sui propri figli minori ricorrevano al Tar al fine di conseguire l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata nei confronti dell’Istituto scolastico frequentato dai propri figli, avente ad oggetto il provvedimento con cui il medesimo Istituto aveva proceduto alla formulazione del nuovo orario, stabilendo, ad anno scolastico già iniziato, per le sole classi frequentate da questi ultimi, l’orario breve di 27 ore, anziché l’orario prolungato
L’Istituto scolastico resisteva al ricorso sostenendo che non esistesse alcun provvedimento determinativo dell’orario scolastico facente capo all’Istituto, in quanto non competente nel merito, e che, di contro, l’orario delle classi fosse stabilito con provvedimento dell’AT di Napoli, il quale, nel caso di specie, non aveva concesso il c.d. “tempo prolungato” per le classi in parola.
Parte ricorrente replicava contestando gli assunti in merito alla competenza in ordine alla formulazione all’orario scolastico sostenuti nella difesa avversa ed evidenziando che l’amministrazione non avesse depositato il “fantomatico” provvedimento della AT determinativo dell’orario scolastico recepito dall’istituto, insistendo per l’esibizione di quest’ultimo.
Ebbene il Tar condividendo le ragioni dei ricorrenti accoglieva il ricorso, sottolineando come il diritto di accesso si estenda anche agli atti collegati a quelli formalmente richiesti e che la richiesta del privato debba essere interpretata in buona fede dall’amministrazione che deve compiere gli sforzi necessari al fine di soddisfare i bisogni informativi dei cittadini; per tali ragioni l’Istituto scolastico avrebbe dovuto, fin da subito, esibire ai ricorrenti il provvedimento dell’A.T. determinativo dell’orario scolastico, in quanto, sebbene non oggetto diretto della domanda di accesso, atto collegato a quello formalmente invocato e, come tale, contenente le informazioni richieste.
Di seguito si riporta la parte motiva della sentenza in parola: “…questa domanda va accolta con le seguenti precisazioni; se l’orario scolastico è stato determinato dall’A.T., come sostenuto dal Dirigente, il relativo provvedimento – se in possesso dell’Istituto (e non si vede come possa non esserlo) – avrebbe dovuto essere esibito sin dall’inizio ai ricorrenti dato che l’accesso si estende anche agli atti collegati a quelli formalmente richiesti e comunque l’istanza – che è formulata da soggetto che normalmente non sa se gli atti richiesti esistano e in qual misura (e questo è proprio il caso dato che i ricorrenti hanno chiesto atti che sono risultati per come indicati inesistenti) – deve essere interpretata in buona fede dall’amministrazione che la riceve (nel senso che l’amministrazione deve compiere gli sforzi che occorrono a soddisfare i bisogni informativi rappresentati, anche quando le informazioni richieste sono contenute in atti formalmente diversi da quelli indicati nella istanza ma comunque nella sua disponibilità); mutatis mutandis lo stesso vale per il provvedimento dell’istituto che ha recepito l’orario fissato dalla A.T.”