Il processo in assenza dell’imputato
Articolo di Avv. Stefano Paparella
Con l’abolizione dell’Istituto della Contumacia realizzata con la L. 67/2014 il legislatore ha intrapreso un percorso teso a fissare i presupposti con i quali un processo può essere celebrato anche senza la presenza dell’imputato.
La prima riforma del 2014 infatti ha disciplinato il processo nei confronti degli irreperibili eliminando l’Istituto della Contumacia. Tale intervento ha generato rilevanti contrasti giurisprudenziali soprattutto in merito all’interpretazione dell’art. 420 bis comma 2 c.p.p. in base al quale, in presenza di determinate condizioni (dichiarazione o elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di un difensore di fiducia), il processo può svolgersi in assenza dell’imputato anche se quest’ultimo non ha ricevuto personalmente la notifica. Tale norma infatti è stata oggetto di letture diverse e contrastanti sia nella giurisprudenza di merito che in quella di legittimità. Sul punto anche di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 7 settembre 2021, n°34925, è nuovamente intervenuta sul tema ribadendo che l’art 420 c.p. non consente di tipizzare le condotte che possano ritenersi una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
Orbene con la L. 134/2021 il legislatore oltre a disciplinare il regime delle notifiche nei confronti dell’imputato, recependo la Direttiva UE 2016/343, è intervenuto nuovamente per ridefinire i casi in cui l’imputato debba ritenersi presente o assente. Pertanto con la summenzionata riforma si stabilisce che il processo in assenza dell’imputato possa svolgersi soltanto quando vi sia certezza che la sua mancata presenza sia conseguenza di una scelta volontaria e consapevole. Con tale riforma quindi si è provato a definire preliminarmente gli accertamenti necessari alla dichiarazione di assenza.
Nello specifico si richiede che l’imputato sia stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo con l’espresso avviso che il processo comunque potrà proseguire anche in sua assenza.
Di contro quando non si ha certezza dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato del procedimento penale, si può potrà procedere in assenza soltanto se il giudice valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza sia dipesa da una scelta volontaria e consapevole dell’imputato.
La Commissione Lattanzi, infatti, ha individuato alcuni indici di conoscenza del procedimento ritenendo ad esempio che l’imputato possa ritenersi a conoscenza del procedimento non solo quando la notifica sia stata effettuata a mani proprie ma anche nei casi in cui la stessa sia stata effettuata a mani di soggetti titolati come le persone con lui conviventi.
Pertanto spetterà al Giudice in Udienza Preliminare o alla prima udienza fissata per il giudizio verificare l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo o la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione in assenza. In altri termini quando non sussiste un legittimo impedimento o una rinuncia a comparire e vi sia la certezza della conoscenza del processo, ovvero possa ritenersi provata in ragione dell’avvenuta notifica degli atti, il giudice dovrà verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano la prosecuzione del processo e dichiarare l’assenza dell’imputato.
Di contro in assenza di tali condizioni il Giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere e contestualmente disporre che si proceda alle ricerche della persona.
L’Autorità Giudiziaria soltanto dopo aver rintracciato la persona procederà alla revoca della sentenza di non doversi procedere, fissando una nuova udienza per il prosieguo del procedimento, con sospensione dei termini di prescrizione per il periodo compreso tra la sentenza di non doversi procedere ed il momento in cui la persona è stata rintracciata. Resta in piedi l’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall’art. 157 c.p.