Iscrizione alla CCIA per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto. Servizi di accoglienza/ receptions.
Avv. Riccardo Paparella, Avv. Benedetta Mazziotti
Si segnala la recentissima sentenza del Tar Firenze n. 1508/2021 che, in tema di appalti, ha sottolineato come il requisito della <<coerenza>> tra l’oggetto delle certificazioni richieste e l’oggetto dell’appalto può ritenersi soddisfatto in presenza di una corrispondenza sostanziale e cioè anche in assenza di una integrale sovrapponibilità tra la descrizione delle attività certificate e quella delle attività ad appaltarsi.
Il RTI ricorrente, difeso in giudizio dallo studio PVM, era stato escluso dalla stazione appaltante perché ritenuto carente del requisito d’iscrizione camerale richiesto dalla lex specialis.
Nella specie il servizio ad appaltarsi recava ad oggetto le prestazioni di accoglienza/reception e quelle correlate alle attività di comunicazione dell’ente, il cui oggetto, inteso come il complesso delle prestazioni richieste all’appaltatore, era stato classificato con CPV 79992000-4 “servizi di accoglienza”.
L’attività svolta dalle imprese componenti l’RTI si identifica in servizi di vigilanza non armata e in servizi di portierato presso centri commerciali, ipermercati e/o strutture commerciali e industriali in genere, in entrambi i casi identificata dal codice Ateco 80.1.
A parere della Stazione Appaltante, dunque, non sarebbe stato soddisfatto il requisito della coerenza tra le attività per le quali gli operatori economici esclusi risultano iscritti alla CCIAA e l’oggetto dell’appalto; conseguentemente la parte ricorrente sarebbe stata carente del requisito d’idoneità professionale di cui al punto 8.1 del disciplinare di gara, richiesto ai fini dell’ammissione alla procedura di evidenza pubblica.
Il Tar Toscana, Sez. I con la sentenza n.1508 del 19/11/2021, ha accolto il ricorso avverso l’esclusione considerando fondati i motivi di impugnazione sulla scorta dei seguenti principi e arresti giurisprudenziali:
- Le disposizioni di gara non prescrivono l’iscrizione nel registro della camera di commercio per attività esattamente coincidenti con quelle oggetto di gara, ma, detta iscrizione è richiesta <<per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura >>.
- La giurisprudenza maggioritaria formatasi in materia di valutazione del certificato camerale, aderisce ad una interpretazione sostanzialistica del requisito della coerenza, requisito che può ritenersi soddisfatto da una corrispondenza sostanziale tra l’oggetto della certificazione e quello delle prestazioni da eseguirsi (cfr. TAR F.V.G., sent. n.232 del 21 luglio 2021; Consiglio di Stato, V sezione, sent. n.508/2021 e T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 03-02-2021, sent. n.149/2021).
- L’iscrizione presso la Camera di Commercio per una attività coerente con quella oggetto dell’affidamento deve accertarsi attraverso il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una attività direttamente riferibile al servizio da svolgere.
In assenza di prescrizioni espresse che obbligano all’esclusione, la stazione appaltante deve comunque applicare il principio del favor partecipationis, consentendo la permanenza in gara del concorrente.